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Spinz
Average Member
168 Posts |
Posted - 30 Jan 2004 : 15:58:18
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Ciao a tutti... so che abbiamo già discusso di questo argomento ma non trovo il topic... oggi con la mia Dspecial del 73 non ho passato la revisione perchè non ho montato le cinture posteriori e l'auto viene considerata come predisposta per tale equipaggiamento. Sapete dirmi qualcosa? IO NON LE VOGLIO!!!!!!!!
Spinz |
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Admin
Forum Admin
1662 Posts |
Posted - 30 Jan 2004 : 16:59:35
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ANCORA????
Non c'è nulla come l'ignoranza che mi fa incavolare. È il loro lavoro, certe cose le DEVONO sapere!!!! Cambia officina di revisione, tanto per incominciare. Ricapitoliamo l'ingarbugliatissima situazione.
Cinture di sicurezza anteriori
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976: Installazione: Non obbligatoria Utilizzo: Obbligatorio solo se installate
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990: Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi. Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990: Installazione: Di serie. Utilizzo: Obbligatorio.
Cinture di sicurezza posteriori
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976: Installazione: Non obbligatoria. Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990: Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi. Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990: Installazione: di serie. Utilizzo: obbligatorio.
Se poi vogliamo fare i precisini, sappi che il 22 giugno 2000 il Ministero dei Trasporti ha emanato la seguente circolare per chiarire definitivamente la disciplina sull'installazione e l'utilizzo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, avente come oggetto i "dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1".
SBATTIGLIELA SUL MUSO
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporto terrestre
Segreteria Tecnica CIRCOLARE N. B5312000/MOT
Plot. n. 0604NT27/CG(C) OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della 'strada (1) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto. tali veicoli, al sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada (2), debbono essere equipaggiati con Dispositivi di ritenuta se 'predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate In un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 dei Codice della Strada (3), in quanto, com'è noto, la materia di specie è In regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti d recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione dei disposto dell'articolo 72. comma 2, del Codice della Strada (2) espressi nella circolare D.C. N n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993 (4), dal momento che le caratteristiche cui d medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE (5) alla 96/38/CEE) (6) ed al dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE (7) alla 96136/CEE) (e); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore In Italia 8 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 7687 dei 9 dicembre 1977) (9). Si conferma, pertanto, che l'obbligo bell'Installazione delle cinture d sicurezza ricorre, ala per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti 1 veicoli della categoria M1 che. Immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Si Intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 15288 del 30 settembre 1988 (10) e n. D.G. n. 271193 dei 30 novembre 1993 (4), nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE dr. Ing. Ciro Esposito
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RIASSUNTO: Si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 761115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 771541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECEIONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76177 dei 9 dicembre 1977). Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Che io sappia (ma non ho la conferma scritta) i punti di attacco della DS fra l'altro NON RISPETTANO LE NORMATIVE RICHIESTE.
Admin
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hhaldo
Administrator
517 Posts |
Posted - 08 Feb 2004 : 23:02:00
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Cambia officina , dopo averli mandati affan.... Ho revisionato la mia in luglio presso una officina che fa solo revisioni ; il tipo ha capito subito che aveva tra le mani un oggetto non comune e destinato ad un uso limitatissimo. Per farla breve , non ha minimamente controllato la rispondenza delle gomme indicate sul libretto , non ha degnato di uno sguardo le cinture anteriori , sulla cui efficacia ci sarebbe da scrivere un libro di barzellette , figuriamoci se si è curato di quelle posteriori , non ha controllato il funzionamento delle luci di retromarcia ( che infatti non funzionano ) , dell'avvisatore acustico ( questo però funziona ) e sui gas di scarico ha sicuramente chiuso entrambi gli occhi ( all'epoca era un tantino scarburata ). In compenso ha controllato bene lo stato di usura delle gomme ed eseguito un accurato test sui freni , accorgendosi che funzionavano meglio di molte auto con 20 anni di meno sul groppone. |
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ugolux
Senior Member
508 Posts |
Posted - 09 Feb 2004 : 10:46:24
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Ecco, infatti. Esattamente quello che è successo a me, sembrerebbe che l’abbiamo portata nella stessa officina! L'ho già postato da qualche parte… Devi trovare un esaminatore che si renda conto che non ha tra le mani una 127 scassata (massimo rispetto per la 127), e non un burocrate pignolo che fa di tutta l’erba un fascio Molto giustamente i freni devono frenare…
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dominique
Average Member
159 Posts |
Posted - 09 Feb 2004 : 11:34:54
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i punti di attacco delle cinture della citroen DS non rispettano le norme in vigore. infatti il montante centrale e i punti di attacco posteriori sono troppo deboli per rispettare le norme molto stringenti attuali. in caso di incidente uno ovviamente non si uccide, e comunque conviene sempre mettere le cinture se sono presenti sul veicolo. offrono una ottima protezione in caso di urto. hanno salvato la vita del mio padre ( si è rotto un dito ) quando la sue 23 è stata distrutta totalmente da una volvo cattiva |
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